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CAPO V - Diritti relativi alle
fotografie.
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Art. 87
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Sono considerate fotografie ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le
immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della
vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o
con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere
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Dell'arte figurativa e i fotogrammi
delle pellicole cinematografiche.
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Non sono comprese le fotografie di
scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali,
disegni tecnici e prodotti simili.
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Art. 88
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Spetta al fotografo il diritto
esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della
fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II
del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il
ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie
riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di
autore sull'opera riprodotta.
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Tuttavia se l'opera è stata ottenuta
nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di
lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del
contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
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La stessa norma si applica, salvo
patto contrario a favore del committente quando si tratti di
fotografia di cose in possesso del committente medesimo e
salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi
utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo
corrispettivo.
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Il ministro per la coltura popolare
con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite
tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza
la fotografia.
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Art. 89
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La cessione del negativo o di analogo
mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo
patto contrario, la cessione dei diritti previsti
all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al
cedente.
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Art. 90
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Gli esemplari della fotografia devono
portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo
capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo
dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
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Qualora gli esemplari non portino le
suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata
abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli
91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del
riproduttore.
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Art. 91
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La riproduzione di fotografie nelle
antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere
scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un
equo compenso che è determinato nelle forme previste dal
regolamento.
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Nella riproduzione deve indicarsi il
nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione,
se risultano dalla fotografia riprodotta.
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La riproduzione di fotografie
pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti
persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico
interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
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Sono applicabili le disposizioni
dell'ultimo comma dell'articolo 88.
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Art. 92
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Il diritto esclusivo sulle fotografie
dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
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Estratto del decreto-legge
22 marzo 2004, n. 72, coordinato con la legge di conversione 21
maggio 2004, n. 128 - GU n. 119
del 22 maggio 2004
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1. Al fine di promuovere la
diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica
delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del
diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti
telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e'
corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di
adeguata visibilita', contiene altresi' l'indicazione delle
sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le
relative modalita' tecniche e i soggetti obbligati sono
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni,
sulla base di accordi tra la Societa' italiana degli autori
ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie
interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso
deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne
l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli
articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonche'
quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e
successive modificazioni.
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2. Al comma 1 dell'art.
171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono
sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".
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3. Al comma 2 dell'art.
171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto,
comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere,
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte
di essa;".
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4. Il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le
segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e
repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del
comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con
le Amministrazioni interessate.
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5. A seguito di provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, i prestatori di servizi della
societa' dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita' di polizia le
informazioni in proprio possesso utili all'individuazione
dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
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6. A seguito di provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, per le violazioni commesse per
via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di
servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione dei
fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto
previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le
misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o
a rimuovere i contenuti medesimi.
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7. La violazione degli
obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni
previste dall'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70.
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8. All'art. 39, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o
trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3
e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla
masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato
alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di
listino al rivenditore".
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9. All'art. 71-septies della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i
commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel
territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli
apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti
soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi
dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile
in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi
o dei supporti di registrazione.
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4. La violazione degli
obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso
dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la
sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni
a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o
autorizzazione stessa.".
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